Proseguono anche oggi i collaudi sul nuovo ponte di Genova: alle 7 di questa mattina sono stati portati sul ponte i mezzi di trasporto e dalle 8 sono iniziati i primi spostamenti nei punti di misurazione.
A 13 mesi dall’inizio dei lavori realizzati da Webuild e Fincantieri, i primi test, seguiti da Anas insieme a Rina, sono cominciati nel fine settimana con i primi 16 autoarticolati che hanno percorso il ponte dando il via a quella viene definita la “fase zero” di assestamento preventivo alle fasi di collaudo.
Si tratta di 56 autoarticolati del peso di 44 tonnellate ciascuno, che hanno messo alla prova il viadotto con un carico totale di 2.500 tonnellate. Le prove statiche proseguiranno anche nei prossimi giorni e, mentre per il ponte vengono usati autoarticolati, per la rampa di levante su usano carrelli telecomandati.
In parallelo corrono verso la fine i lavori di Webuild per la consegna del Ponte: il Gruppo sta terminando le attività relative al montaggio dei pannelli fotovoltaici e di vetro, la segnaletica orizzontale e si prepara a realizzare lo strato di usura che è l’ultimo strato di asfalto di 4 centimetri.
Nuovo ponte e normativa, la precisazione del commissario ricostruzione
La verifica di rispondenza funzionale e normativa del nuovo viadotto era ed è pubblicata sul sito commissariale, sezione Progetti/Ricostruzione al punto 8. In linea con il principio di amministrazione trasparente, chiunque può verificare che la costruzione è a norma e, chi è in possesso delle necessarie competenze, può meglio comprendere le relazioni di calcolo e i progetti esecutivi, scaricabili dal sito.
Nello specifico, la curva del tracciato era preesistente già nel vecchio ponte. Il nuovo viadotto, che ricalca quell’impostazione, è conforme ai vigenti requisiti tecnici, in base ai quali è stata calcolata la velocità massima di esercizio di 80 km/h, che il concessionario potrà poi variare a seconda delle modalità di esercizio.
L’art. 13 del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.) prevede che la sicurezza stradale sia garantita rispettando i requisiti geometrici contenuti in un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con facoltà di deroga per casi particolari o in base a valutazioni economiche. Il D.M. 5.11.2001 agg.
D.M. 22.4.2004 si applica per i nuovi tronchi stradali, mentre, per l’adeguamento di quelli esistenti, non vi sono vincoli geometrici cogenti da rispettare, ma si è liberi di trovare soluzioni migliorative su misura derivanti dall’analisi del rischio; ciò è stato fatto per il nuovo viadotto, con il conforto dell’interlocuzione con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Si chiarisce, infine, che non è il Commissario, ma il Governo e il Parlamento, ad aver stabilito di dover operare in estrema urgenza (D.L. 109/2018, art. 1, la cui legittimità sul punto è stata di recente affermata dalla stessa Corte Costituzionale), ma non per questo è mai venuto meno il rispetto delle regole fondamenti di qualità e regola d’arte, così come il diritto / dovere di fornire una corretta informazione ai cittadini, che è lo scopo primario di questo comunicato.