Ape Confedilizia, a Genova lo sportello per gli indennizzi da opere pubbliche

Lo sportello è aperto nella sede di via XX Settembre 41, al martedì dalle 14 alle 16

Nasini e Prato ape confedilizia

A Genova Ape Confedilizia, associazione italiana della proprietà immobiliare da oltre 140 anni impegnata nella tutela del diritto di proprietà, continua consulenza per i proprietari di immobili danneggiati dall’esecuzione di nuove opere pubbliche. In particolare, coloro che stanno per subire l’esproprio o sono interferiti dai rumori polveri e vibrazioni provenienti dai cantieri aperti o che subiranno la svalutazione di mercato del proprio immobile in conseguenza della messa in esercizio dei nuovi tracciati ferroviari e stradali o da altre opere di edilizia pubblica.

Lo sportello è aperto a Genova nella sede di via XX Settembre, 41, con orario al martedì dalle 14 alle 16. L’obiettivo è quello di fornire un’informativa adeguata sui loro diritti ai proprietari di immobili impattati dall’esecuzione delle nuove opere pubbliche. I privati potranno infatti proporre tutti i quesiti che riterranno.

Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale di Confedilizia, e per Paolo Prato, presidente di Ape Confedilizia della Provincia di Imperia e della Federazione Ligure della Proprietà edilizia, spiegano: «Le problematiche attuali sono molteplici: con riferimento agli espropri le questioni fondamentali sono la mancanza di trasparenza e condivisione con i privati circa i tempi di realizzazione che molto spesso si allungano e i dettagli sul tracciato, sui costi e sull’assenza di un piano per gli indennizzi. Inoltre, le opere di rigenerazione e riqualificazione urbana non possono essere alternative o sostituirsi agli indennizzi prescritti dalla legge o riconosciuti dalla giurisprudenza. Tali interventi pubblici devono essere trasparenti, concertati e comunicati con in tempo ai privati che li subiscono in modo che possano organizzarsi. Quanto agli indennizzi per i danni da cantiere accade in alcuni casi che coloro che da più annualità ricevano l’indennizzo, se lo vedano negare per altre annualità semplicemente perché sono definiti “non frontisti”. In altri casi in situazioni del tutto analoghe un soggetto attuatore riconosce l’indennizzo dei danni temporanei da cantiere mentre un altro soggetto attuatore li nega, sebbene i rispettivi cantieri siano a pochi metri di distanza. Ancora accade che delle abitazioni siano molto vicino all’opera e quindi fortemente impattate ma non subiscono l’esproprio di legge. I danni da cantiere sono valutati come in altri casi di alloggi molto più distanti e meno impattati e quindi a situazioni diverse vi sono uguagli trattamenti. In casi estremi alcuni immobili perdono totalmente la loro commerciabilità, divengono invendibili, e l’indennizzo in rapporto al danno subito non è adeguato perché fondato su criteri ormai superati dalla giurisprudenza».

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il proprietario che subisce la perdita di utilità per effetto della legittima costruzione di un’opera pubblica deve essere interamente indennizzato dalla collettività per la perdita subita.  In altre parole, l’indennizzo deve essere giusto inteso come completo ristoro dei danni economici subiti.

Per informazioni e appuntamenti: 010565149. 010565768; info@apegeconfedilizia.org.