Fincantieri, in considerazione del fenomeno Covid-19, della necessità di continuare con azioni rigorose e incisive di contrasto al fenomeno epidemiologico, nonché dei contenuti del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo, ha deciso di proseguire, a far data dal 30 marzo, la sospensione dell’attività lavorativa degli stabilimenti e delle sedi, sia nel settore Cruise che in quello Militare fino alla data indicata dal decreto.
A tal fine, Fincantieri e Fim, Fiom e Uilm nazionali hanno sottoscritto un accordo il cui cardine è quello di garantire, alla ripresa, la continuità produttiva.
In particolare, l’accordo prevede che: l’azienda provvederà a richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria per la causale “emergenza Covid-19”, a zero ore, per il personale di tutti i siti aziendali dal 30 marzo per tutto il periodo di sospensione ad oggi previsto dal decreto; in alternativa alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il personale potrà fruire di ferie/PAR, previa espressa richiesta; nel periodo interessato alla cigo saranno comunque svolte le attività di carattere manutentivo degli impianti, anche connesse alla sicurezza degli stessi, e dei servizi essenziali dei siti, nonché di direzione e gestione strettamente necessarie ai correnti adempimenti dell’impresa e per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla ripresa produttiva; l’azienda proseguirà ad applicare lo strumento dello smart working laddove le specifiche attività lavorative e le dotazioni informatiche lo rendano compatibile.
Inoltre, considerata la necessità di proseguire con la sospensione dell’attività produttiva, con l’accordo è stata anche ridefinita la modalità di trattamento del periodo di chiusura dal 16 marzo al 29 marzo 2020, convenendo di utilizzare, in luogo dell’anticipazione delle due settimane di ferie collettive, sia le ore di ferie e PAR maturate al 31/12/2019 sia le ore di Par maturate nell’anno 2020, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per i dipendenti che non avessero un residuo sufficiente a dare copertura al periodo verranno utilizzati, a richiesta del singolo, altri strumenti (ferie maturate nell’anno 2020, banca ore, permessi a recupero, ecc.) sino a concorrenza delle 80 ore del periodo di riferimento.
Infine, l’accordo prevede che una volta ripresa l’attività, allo scopo di assicurare il rispetto dei programmi in atto, non si procederà per l’anno in corso alla fermata estiva, fatta salva la fruizione di ferie individuali in corso d’anno, secondo una pianificazione che verrà fatta in ciascun sito, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive.