Aggregazione o fusione per Ips (Insediamenti produttivi savonesi Scpa) e Sviluppo Genova spa in Ire (Agenzia regionale ligure infrastrutture recupero energia), contenimento dei costi per la Parco Tecnologico Valbormida srl. Confermato invece l’indirizzo di alienazione delle partecipazioni in Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana srl e Azienda Agricola Dimostrativa srl. Per la Siit Scpa (Sistemi intelligenti integrati tecnologie) si conferma un mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione nella Società (dal 18 dicembre 2019 il numero degli amministratori non supera quello dei dipendenti).
Queste le ultime decisioni della giunta della Regione Liguria in tema di partecipate, contenute nella delibera annuale che fa il punto sulla situazione. La legge obbliga a una razionalizzazione nel caso le partecipazioni non rispettino alcuni requisiti (vedi box in fondo).
Le partecipazioni societarie da mantenere senza interventi di razionalizzazione sono: Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Filse spa; Liguria Digitale spa; Ire spa; Ligurcapital spa e le sue partecipate; Liguria Ricerche spa; Rete Fidi Liguria Scpa; Società regionale per l’internazionalizzazione della Liguria – Liguria International scpa; Iren spa; Banca Popolare Etica scpa; Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Scarl; Società per Cornigliano spa. Il mantenimento della partecipazione in Liguria Patrimonio srl (priva di dipendenti e con un contenimento dei costi attuato con la riduzione dell’importo del contratto di servizi aziendali svolti dalla Filse spa nonché attraverso la cessione progressiva degli immobili di proprietà), è funzionale alla segregazione del rischio finanziario legato all’operazione immobiliare effettuata dalla società. La delibera rinvia a un successivo provvedimento in merito alla prospettata fusione per
incorporazione in Filse, oppure ad azioni che garantiscano il legittimo mantenimento
della partecipazione.
L’alienazione fuori dal termine previsto dalla legge è confermato per Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana srl, Azienda Agricola Dimostrativa srl, per le quali la Filse ha già espletato le procedure previste dalla legge e richiesto alle società la liquidazione in denaro delle quote di partecipazione.
Rispetto al 2018, nel 2019 sono successe diverse cose: si è conclusa la seconda fase di aggregazione tra Ire spa e Ips scpa (i soci Ips hanno aderito all’aumento di capitale), Filse ha aumentato la partecipazione in Porto Antico di Genova spa dopo l’aumento di capitale in natura deliberato il 30 maggio 2019, liberato con il conferimento del ramo di Fiera di Genova. Il limite era di un milione di euro. Fiera di Genova spa in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese l’11 settembre 2019.
Ligurcapital spa ha alienato le partecipazioni detenute in Atar 22 spa (21 gennaio 2019), P&B Linking spa (5 agosto 2019), Metalstyle srl (5 settembre 2019), Novit spa (3 ottobre 2019).
Inoltre un’azione di Liguria Digitale spa è stata ceduta alla Città Metropolitana di Genova il 26 settembre 2019, con la motivazione di consolidare la per consolidare la partecipazione del sistema pubblico ligure alla gestione della società che svolge il ruolo di strumento operativo per l’attuazione dell’Agenda Digitale regionale.
Azienda Agricola Dimostrativa srl ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione in data 4 marzo 2019.
Siit si è trasformata da società a controllo pubblico a società a partecipazione pubblica e ha ridefinito la governance, riducendo il numero degli amministratori.
Area 24 spa, in liquidazione in data 11 settembre 2019, ha ricevuto da Amaie Energia e Servizio srl, società controllata dal Comune di Sanremo tramite Amaie spa, una proposta irrevocabile di acquisto per il compendio immobiliare costituito dal tratto di pista ciclabile e dalle aree contigue insistenti sui territori interessati dalla stessa. La cessione della pista è un elemento essenziale per la conclusione della procedura di liquidazione della società.
Sono in corso le procedure di liquidazione del Gruppo di Azione Locale delle Aree rurali della Provincia della Spezia Società Cooperativa in liquidazione; Ponente Congressi scarl in liquidazione; Cairo Reindustria scarl in liquidazione; Spei spa in liquidazione; Spedia spa in liquidazione.
I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove in sede di analisi le
amministrazioni pubbliche rilevino:
1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del testo unico;
2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, in merito al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’articolo 4, comma 1, del testo unico, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3) condizioni previste dall’articolo 20, comma 2, del testo unico:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, soglia ridotta a cinquecentomila euro, fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019 (art. 26, comma 12-quinquies);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’articolo 4, comma 7 del testo unico, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del dlgs. n. 100/2017;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all’articolo 4 del testo unico;