
Con decorrenza 8 gennaio 2022 la norma in oggetto ha esteso l’obbligo vaccinale contro l’infezione Sars Cov 2, per le persone di età superiore a 50 anni.
Di seguito, la sintesi degli effetti dell’obbligo succitato nei rapporti di lavoro.
Periodo
Dal 15 febbraio al 15 giugno 2022
Obblighi dei lavoratori
I lavoratori di età superiore a 50 anni dovranno esibire al datore di lavoro “green pass rafforzato” da vaccinazione ovvero guarigione Covid.
Per ottenere il gren pass rafforzato, valido dal 15 febbraio 2022, la prima vaccinazione contro Sars Cov 2 dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2022 (prima dose).
Sono esclusi dal green pass rafforzato le persone esonerate dalla campagna vaccinale, con idonea certificazione medica.
NB: il green pass base (da tampone), non è sufficiente per l’accesso al lavoro.
Assenza del green pass rafforzato
Dal 15 febbraio fino al 15 giugno 2022, ovvero fino alla prima vaccinazione contro Sars Cov 2, i lavoratori di età superiore a 50 anni, sprovvisti di green pass rafforzato, ovvero che comunicano di non voler effettuare il vaccino, saranno sospesi dal lavoro e dalla retribuzione, con conservazione del posto di lavoro. I datori di lavoro potranno sostituire i lavoratori assenti con contratti a termine.
Sanzioni a carico del lavoratore
Violazione dell’obbligo vaccinale: 100 euro (a cura del Ministero della Salute per il tramite AdR- ex Equitalia).
Accesso ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato: da 600 a 1.500 euro (a cura del prefetto).
Sanzioni a carico del datore di lavoro
Omissione della verifica del possesso green pass rafforzato: da 400 a 1.000 euro (a cura del prefetto).