
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo 2013
È stata approvata, per il solo periodo d’imposta 2013, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che a decorrere dal 15/5/2014 è disponibile la versione definitiva di Gerico 2014, il software per la compilazione degli studi di settore, aggiornata con la menzionata revisione congiunturale. (D.M. 2/5/2014 su G.U. n.108 del 12/5/2014, Comunicato AdE del 15/5/2014)
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata
L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i chiarimenti forniti, sotto forma di risposte a quesiti, nel corso di incontri con la stampa specializzata. Più in particolare, le precisazioni sono state fornite in materia di: accertamento; mediazione tributaria e contenzioso; riflessi IVA della condizione di non operatività; deducibilità delle perdite su crediti; versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa; reddito d’impresa; detrazioni e rimborsi d’imposta; fiscalità degli immobili; compensazioni e crediti d’imposta; indagini finanziarie e super-anagrafe dei conti; redditometro; attività finanziarie detenute all’estero. (Circolare n.10/E del 14/5/2014)
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti – rispetto a quelli forniti con la precedente Circolare n.8/E del 28/4/2014 – in merito al credito (cd. “bonus IRPEF”) previsto per l’anno 2014, concernente la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (ex art. 1 del D.L. 24/4/2014, n.66). Tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che:
– al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, il credito spetta anche ai soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia; per contro, il credito non spetta nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di Convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri Accordi internazionali;
– le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, costituendo proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, rappresentano redditi della stessa categoria di quelli sostituiti (ex art. 6, comma 2, del TUIR); in tali fattispecie, il credito va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”, determinandone la spettanza e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione;
– il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al periodo di lavoro svolto nel 2014 e deve calcolato nella dichiarazione dei redditi del deceduto presentata da uno degli eredi; nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi. (Circolare n.9/E del 14/5/2014)
Rettifica della base imponibile IVA in caso di mancato pagamento del prezzo
Non è contraria alla Direttiva IVA una norma nazionale che non prevede la rettifica della base imponibile IVA in caso di mancato pagamento del prezzo; tale normativa deve però contemplare tutte le altre situazioni in cui, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non venga percepita dal soggetto d’imposta (ad esempio, annullamento, recesso, risoluzione). Gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio del diritto a tale rettifica sia subordinato al compimento di talune formalità che consentano di giustificare che, successivamente alla conclusione dell’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sia stata definitivamente percepita dal soggetto passivo, ma le misure così richieste non devono risultare eccessive. (Sentenza Corte UE causa C-337/13 del 15/5/2014)
Questioni interpretative in materia di IRPEF: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su varie questioni interpretative afferenti gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica, il “bonus mobili”, nonché su altri quesiti riguardanti il rapporto tra IMU e IRPEF, e su talune questioni afferenti i redditi fondiari e i redditi di lavoro dipendente. Tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che:
– l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale. Per l’anno 2013, l’effetto di sostituzione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l’IMU è dovuta (vale a dire nel caso di versamento della prima e/o seconda rata e della cosiddetta “mini IMU”), nonché quando risulta giuridicamente dovuta, ma non è stata versata (ad esempio, perché l’importo è inferiore al minimo da versare);
– in merito alla detrazione degli interessi passivi ex art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, nel caso in cui l’unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipende da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione di tale detrazione, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente;
– possono fruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica le imprese individuali e le società che effettuano interventi (installazione di caldaie e infissi esterni), realizzati in proprio, su immobili strumentali presso i quali è svolta l’attività; la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all’intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili. (Circolare n.11/E del 21/5/2014)
Atti di compravendita immobiliare e regole del “prezzo-valore”: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di applicare le regole del “prezzo-valore” (ex art. 1, comma 497, della Legge 23/12/2005, n.266) per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula. In proposito, è stato ritenuto che, in relazione ai pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo può essere assolto fornendo in atto gli elementi utili all’identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo.
(Risoluzione n.53/E del 20/5/2014)
“Decreto casa”: convertito in legge, con modificazioni
È stato convertito in legge, con alcune modificazioni, il cd. “Decreto casa”, recante alcune misure urgenti per l’emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni. Tra le diverse disposizioni, è stato disposto che:
– fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione (o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente) di un alloggio sociale, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 40%;
– per il triennio 2014/2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; b) 450 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro;
– per il periodo 6/6/2013 – 31/12/2014, la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici compete indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia;
– per il periodo 2014/2017, l’aliquota della cedolare secca per i contratti a “canone concordato” è ridotta al 10% (in luogo del 15%);
– ai fini IMU, a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su tale unità immobiliare, la TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, nella misura ridotta di 2/3. (Legge 23/5/2014, n.80 e D.L. 28/3/2014, n.47 coordinato su G.U. n.121 del 27/5/2014)
Chiarimenti in materia di ACE
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di “Aiuto alla crescita economica” (ACE), con particolare riguardo alle modalità di applicazione dell’agevolazione. In considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti della disciplina ACE con le disposizioni già previste per la DIT, è stato precisato che devono considerarsi ancora attuali i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in merito alle fattispecie che risultano assimilabili per le due discipline di riferimento (in primis, Circolare n.76/E del 6/3/1998). (Circolare n.12/E del 23/5/2014)
“Tremonti ambiente”: chiarimenti in merito alla correzione di errori
La Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cd. “Tremonti ambiente”, con particolare riguardo alle modalità con cui procedere alla correzione di errori rilevanti ai fini della fruizione della stessa.
In merito, con riguardo alla possibilità di fruire della detassazione ambientale per un impianto fotovoltaico realizzato nel 2011, è stato precisato che:
– il mancato invio nei termini al MiSE della comunicazione relativa agli investimenti (ex art. 6, comma 17, della Legge 23/12/2000, n.388) non comporta la decadenza dall’agevolazione;
– la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non inibisce la possibilità di avvalersi di tale deduzione presentando una dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22/7/1998, n.322), ovvero provvedendo alla correzione dei dati contabili secondo le modalità espresse dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.31/E del 24/9/2013. (DRE Veneto n.907-12363/2014 del 19/3/2014)